A differenza di quanto avviene per gli interessi relativi al mutuo stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale, in caso di mutuo acceso per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 3.2). La detrazione degli interessi passivi, in caso di ristrutturazione edilizia, compete in presenza di un provvedimento di abilitazione comunale nel quale sia indicato che l’autorizzazione riguarda i lavori di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR n. 380 del 2001 (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.3.1). In carenza di tale indicazione, la detrazione spetta se il contribuente è in possesso di analoga dichiarazione sottoscritta dal responsabile del competente ufficio comunale. La detrazione spetta anche in caso di interventi effettuati su un immobile acquistato allo stato grezzo, ossia non ancora ultimato (Risoluzione 9.01.2007 n. 1). CALCOLO DA FARE: il totale delle spese sostenute diviso il totale del mutuo erogato e gli interessi vanno rapportati rispetto a questo in E8 codice 10.
Documentazione da controllare e conservare mutui contratti a partire dal 1998 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di unità immobiliare da adibire ad abitazione principale: