Impianti fotovoltaici

Nella sezione IIIA vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2021 o negli anni precedenti per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e in particolare:

Per l’installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica e l’installazione dei sistemi di accumulo integrati negli impianti fotovoltaici;

Per l’installazione di impianti fotovoltaici da parte delle comunità energetiche cui aderiscono i condomini.

La detrazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici, compresa l’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, tra i quali rientrano gli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica e vanno indicati dal rigo E41-E43 senza compilazione della colonna 2.

Installazione degli impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica INTERVENTI 110% - SISMA BONUS - NUMERO RATE 5 massimale 48.000 euro o cod 16 o 17:

Per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per l’installazione degli impianti fotovoltaici si applica l’aliquota del 110 per cento nei seguenti casi:

per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici pubblici e privati di cui all’art. 1, comma 1, lettere a),b), c) e d) del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero, dal 1° gennaio 2021, per l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali degli edifici; installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati al 110 per cento. L’applicazione della maggiore aliquota è subordinata alla:

installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi “trainanti” di isolamento termico delle superfici opache (interventi indicati con i codici 30, 31 nella sezione IV del quadro E) o di sostituzione degli impianti di climatizzazione (interventi indicati con i codici 32 e 33 nella sezione IV del quadro E) e sempreché assicurino, nel loro complesso, il miglioramento di due classi energetiche oppure, ove non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta e a condizione che gli interventi siano effettivamente conclusi, nonché di adozione di misure antisismiche che danno diritto al superbonus (interventi indicati con i codici da 5 a 11 nella presente sezione del quadro E); cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) S.p.A. dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l’autoconsumo. Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che, ai fini dell’applicazione dell’aliquota più elevata, gli interventi “trainati” siano effettuati congiuntamente agli interventi “trainanti” ammessi al Superbonus, tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi “trainanti” devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi “trainanti”. La detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 48.000 euro e, comunque, nel limite di spesa di 2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico. La detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti solari e, comunque, nel limite di spesa di 1.000 euro per ogni kW di capacità di accumulo dei predetti sistemi. Il limite di spesa per l’installazione dell’impianto fotovoltaico e del sistema di accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all’art. 3, comma 1, lettera d), e) e f) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il limite di 48.000 euro va distintamente riferito agli interventi di installazione degli impianti solari fotovoltaici e dei sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti. La detrazione non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di garanzia e di rotazione di cui all’articolo 11, comma 4, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi per lo scambio sul posto di cui all’articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116.

Asseverazioni e attestazioni tecniche

− Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o per ogni SAL

− Ricevuta di deposito presso lo sportello unico

− Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi professionali

− Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione

− Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante

− Relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio 2017 con ricevuta di deposito presso il comune

− In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista abilitato.