Contratti di locazione studenti universitari

L’art. 15, comma 1, lett. i-sexies) del TUIR stabilisce che la detrazione per canoni di locazione pagati da studenti fuori sede che si trovano in determinate condizioni, spetta per un importo di spesa non superiore a 2.633 euro. La circolare 12/e del 08/04/2016 risposta 7.2  chiarisce che la circolare n. 34/E del 2008 - nel richiamare la circolare n. 11/E del 2007 che, in merito alle le modalità di ripartizione tra i genitori delle detrazione di cui all'art. 15, comma 2, del TUIR, ha confermato le indicazioni generali già fornite nei precedenti documenti di prassi e nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione - ha precisato che, quando l'onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta. Nel caso in cui il suddetto documento risulti, invece, intestato al figlio le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se quest'ultima è diversa dal 50 per cento. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta ad entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro. La circolare n. 20/E del 2011 ha ribadito tale assunto precisando che l’ importo di 2.633 euro, costituisce il limite complessivo di spesa di cui può fruire ciascun contribuente anche se ci si riferisce a più contratti intestati a più di un figlio. L’ipotesi ivi delineata, tuttavia, era quella di due figli titolari ciascuno di un distinto contratto di locazione e a carico di entrambi i genitori. A tali condizioni ciascun genitore avrebbe potuto beneficiare della detrazione del 19 per cento sull'importo massimo per ciascuno di 2.633 euro.