CODICE 2
se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i docenti e ricercatori, che siano non occasionalmente residenti all’estero e abbiano svolto documentata attività di ricerca o docenza all’estero presso centri di ricerca pubblici o privati o università per almeno due anni continuativi e che vengano a svolgere la loro attività in Italia e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato. I redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 10 per cento nell’anno in cui il docente o ricercatore diviene fiscalmente residente in Italia e nei cinque anni successivi, sempreché la residenza permanga in Italia;
(ESENZIONE DEL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE DEL 90% ESSENDO UN RICERCATORE RIENTRATO DALL’ESTERO)
DOCUMENTAZIONE:
Essere in possesso di titolo di studio universitario o equiparato;
Quindi ci serve un autocertificazione con questo e sarebbe opportuno avere la prova della residenza all'estero (almeno 2 anni) e di aver svolto attività di ricercatore come sopra e che intende rimanere residente in Italia per i prossimi 3 anni
CODICE 4
se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione, prevista per i lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero. In presenza
dei requisiti previsti dall’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, e dall’art. 1, commi 150 e 151, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i redditi di lavoro dipendente concorrono alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50%
CODICE 6
se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che consente di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13-ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
CODICE 8
se si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati (art. 16, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147) che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia. Tale agevolazione consente loro di far concorrere i il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 10% del loro ammontare. Per i lavoratori rientrati in Italia dal 30 aprile 2019 al 2 luglio 2019, la fruizione di tale agevolazione è subordinata all’emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’art. 13- ter del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157;
CODICE 9
se si è trasferita la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019 e si fruisce in dichiarazione dell’agevolazione prevista per i lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 5-quater dell’art. 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, poiché si possiede la qualifica di sportivo professionista. In tal caso il reddito da lavoro dipendente e i redditi assimilati concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50% del loro ammontare. L’opzione per questo regime agevolato comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile. Le modalità per l’effettuazione di tale versamento sono state stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2021
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici da “2” a “9” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi particolare in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta.
Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice:
BC per docenti e ricercatori;
BD per i lavoratori impatriati;
CQ per i lavoratori impatriati che intendono fruire della riduzione del reddito da lavoro dipendente e assimilati nella misura del 70 per cento (codice 6);
CR per i lavoratori impatriati che hanno trasferito la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna e Sicilia e intendono fruire della riduzione del reddito complessivo nella misura del 90 per cento (codice 8);
CS per gli sportivi professionisti impatriati che hanno trasferito la residenza in Italia a decorrere dal 30 aprile 2019;
CODICE 10
se sono stati superati i limiti di deducibilità dei contributi per previdenza complementare certificati in più modelli di Certificazione Unica non conguagliati. In questo caso nei righi da C1 a C3 va riportato il reddito di lavoro dipendente aumentato della quota di contributi dedotta in misura eccedente rispetto ai limiti previsti
CODICE 11
se in dichiarazione si opta per la tassazione ordinaria delle somme percepite sotto forma di rendita integrativa temporanea anticipata (RITA). In tal caso nella colonna 1 dei righi a C1 a C3 va indicato il codice 2 e nella colonna 3 riportare l’importo indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX. Nella colonna 1 del rigo C5 indicare il numero dei giorni riportato indicata nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX e nella colonna 2 del rigo C9 riportare l’importo della ritenuta a titolo d’imposta sostitutiva indicato nelle annotazioni alla Certificazione Unica 2022 con il codice AX
CODICE 12
se il beneficio di cui al codice ‘9’ è stato riconosciuto dal datore di lavoro. In tal caso il punto 462 della Certificazione Unica 2022 è compilato con il codice ‘9’
CODICE 13
se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della tassazione nella misura del 50%;
CODICE 14
se si è trasferita la residenza in Italia prima del 30 aprile 2019 e, pur avendo esercitato l’opzione di cui al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021 (come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021), si fruisce in dichiarazione della tassazione nella misura del 90%
Nei casi ordinari il beneficio di cui ai codici “13” e “14” è riconosciuto direttamente dal datore di lavoro. Pertanto, la presente casella va compilata esclusivamente nell’ipotesi in cui il datore di lavoro non abbia potuto riconoscere l’agevolazione e il contribuente intenda fruirne, in presenza dei requisiti previsti dalla legge, direttamente nella presente dichiarazione dei redditi. In tale caso il reddito di lavoro dipendente va indicato nei righi da C1 a C3 già nella misura ridotta. Nelle Annotazioni della Certificazione Unica 2022, è indicata la quota non imponibile, se il sostituto non ha operato l’abbattimento. L’ammontare di tali redditi è indicato con il codice: CT per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 50% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021); CU per i lavoratori impatriati prima del 30 aprile 2019, che hanno effettuato l’opzione per la riduzione del reddito da lavoro dipendente nella misura del 90% per ulteriori 5 periodi d’imposta (provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 3 marzo 2021, come rettificato con l’errata corrige del 24 giugno 2021).