Bonus IRPEF e trattamento integrativo

Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta una somma che non concorre alla formazione del reddito complessivo, denominata “trattamento integrativo”, ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente e il cui reddito complessivo sia non superiore a 28.000 euro. Dal 1° gennaio 2021 l’importo del trattamento integrativo è pari a 1.200 euro.Dal 1° luglio 2020 è riconosciuta “un’ulteriore detrazione” dall’imposta ai titolari di reddito di lavoro dipendente e di alcuni redditi assimilati di importo superiore a 28.000 euro, la cui imposta sia di ammontare superiore alle detrazioni per lavoro dipendente. L’importo dell’ulteriore detrazione è di 1.200 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 28.001, in caso di superamento del predetto limite, l’importo dell’ulteriore detrazione diminuisce fino a diventare pari a 960 euro per i possessori di reddito complessivo pari a 35.000 euro. Per i possessori di reddito complessivo superiore a 35.000 euro, l’importo dell’ulteriore detrazione è pari a 686 euro, esso poi decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 40.000 euro. Alla formazione del reddito complessivo ai fini del trattamento integrativo e dell’ulteriore detrazione concorrono le quote di reddito esenti dalle imposte sui redditi previste per i ricercatori e docenti universitari e per gli rimpatriati, nonché l’importo del reddito di locazione assoggettato a cedolare secca. Le due agevolazioni sono riconosciute direttamente dal datore di lavoro in busta paga a partire dal mese di gennaio. Chi presta l’assistenza fiscale ricalcola l’ammontare del trattamento integrativo o dell’ulteriore detrazione tenendo conto di tutti i redditi dichiarati e le indica nel prospetto di liquidazione, mod. 730-3, che rilascia al dichiarante dopo avere effettuato il calcolo delle imposte. Pertanto, se il datore di lavoro non ha erogato, in tutto o in parte, le due agevolazioni, chi presta l’assistenza fiscale riconosce l’ammontare spettante nella presente dichiarazione. Le agevolazioni spettanti sono riconosciute nella presente dichiarazione anche se il datore di lavoro non riveste la qualifica di sostituto d’imposta. Se dal calcolo effettuato da chi presta l’assistenza fiscale, le agevolazioni risultano, in tutto o in parte, non spettanti, l’ammontare riconosciuto dal datore di lavoro in mancanza dei presupposti previsti, viene recuperato con la presente dichiarazione.